Spese condominiali: cosa fare in caso di mancato pagamento?
Un problema molto diffuso in Italia è il mancato pagamento delle spese condominiali da parte dei condomini. Gli amministratori hanno sempre più difficoltà a recuperare le rate insolute dei loro condomini. Stando alle stime delle associazioni nazionali degli amministratori di condominio, il 20-25% delle famiglie non riesce più a pagare le spese, tanto che negli ultimi anni si è praticamente registrato un raddoppio delle vertenze legali legate al mancato pagamento di tali spese.
Come comportarsi con i condomini morosi?
La via stragiudiziale
Il regolamento condominiale fissa i termini entro i quali le quote condominiali devono essere versate, oltre che la misura degli interessi di mora e delle penalità per gli eventuali ritardi. Se il regolamento non stabilisce nulla in proposito allora è l’assemblea dei condomini a decidere. Se il condomino è in una situazione di particolare difficoltà può richiedere una temporanea dilazione delle scadenze di pagamento e/o un’ulteriore rateizzazione delle quote dovute al condominio.
Tuttavia se non c’è una soluzione, si può arrivare al recupero dei crediti.
Ci sono varie procedure per evitare la strada giudiziale, tra queste: sospendere al condomino moroso l’utilizzo delle utenze (come il riscaldamento centralizzato), oppure procedere alla “denuncia” del nominativo ai creditori del condominio, affinché questi possano avviare, nei confronti dei morosi, le azioni esecutive. Sono comunque strade che possono deteriorare i rapporti tra condomini, talvolta creando forti disagi e problematiche.
In alternativa ci si può rivolgere a società specializzate che operano nel settore del recupero crediti;il vantaggio è di poter ridurre tempi e costi di intervento
La via giudiziaria
Entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio l’Amministratore ha ora l’obbligo di recuperare i crediti in via giudiziaria. Con la strada giudiziaria si ottiene un decreto ingiuntivo. Diversamente dalla regola generale del recupero crediti, non c’è bisogno di attendere i 40 giorni per poter attivare l’ufficiale giudiziario.
Si può infatti procedere il giorno dopo la notifica al debitore del decreto ingiuntivo. Qualora, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, non sia stato recuperato il credito condominiale, sarà necessario attivare la fase esecutiva con la notifica dell’atto di precetto e il successivo pignoramento mobiliare e immobiliare per il recupero coattivo delle somme.